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Sciopero voli, quali sono i diritti dei passeggeri in caso si cancellazione | Ti aspettano soldi

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Ecco tutte le tutele e le compensazioni previste dai regolamenti dell’Unione Europea per i viaggiatori vittime dei disagi dovuti ad agitazioni sindacali

Anche questa estate come la scorsa è caratterizzata da continui scioperi e cancellazioni dei voli. Uno degli ultimi in ordine di tempo è stato quello dello scorso 15 luglio che ha creato notevoli disagi ai viaggiatori. Tra chi è rimasto a terra e chi è partito in ritardo sono stati i passeggeri che non hanno avuto delle difficoltà.

Naturalmente il tempo e gli incastri relativi al proprio viaggio nessuno può compensarli, ma esistono dei regolamenti dell’Unione Europea che proteggono i diritti dei passeggeri durante queste situazioni. Andiamo a scoprire quali sono nello specifico.

Sciopero voli: compensazioni e fasce di tutela per i passeggeri

Il principale strumento di tutela è il regolamento comunitario 261/2004 che stabilisce le norme per assistere i viaggiatori colpiti dai disservizi aerei. Stando a questa normativa le compagnie sono tenute a fornire ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo dei voli i seguenti servizi:

  • pasti e bevande adeguate durante l’attesa,
  • comunicazioni telefoniche o tramite e-mail,
  • pernottamento in hotel qualora sia necessario con tanto di trasferimento dall’aeroporto.

Ciò vale per tutti i voli che partono dai paesi membri dell’Unione Europea o che siano riconducibili a compagnie europee. A prescindere da ciò per quanto riguarda gli scioperi del mese di luglio, esistono comunque delle fasce di tutela per garantire che alcuni voli essenziali vengano comunque effettuati.

Queste fasce sono generalmente comprese tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 18 e le 21 di sera. In questo modo si vanno a coprire quei lassi di tempi ritenuti più critici e che possono mettere maggiormente a repentaglio gli spostamenti. Tornando alle cancellazioni e ai ritardi se superano le 2 ore per voli tra 1.500 e 3.500 km o le 4 ore per i voli oltre i 3.500 km, i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea.

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I passeggeri hanno inoltre la piena facoltà di richiedere una compensazione pecuniaria. Esistono però delle eccezioni che “salvano” le compagnie e le rendono esenti dal dover rimborsare i clienti. Ciò ad esempio può verificarsi in caso di sciopero straordinario ed imprevedibile o se le condizioni meteorologiche sono estreme.

In linea generale se il volo subisce una cancellazione o un ritardo di almeno 5 ore e il passeggero decide di non viaggiare più, può ottenere un rimborso del prezzo del biglietto per la parte non utilizzata del viaggio. Solitamente però viene offerto un volo alternativo che si può accettare o rifiutare optando per la restituzione del denaro per la parte di viaggio inutilizzata.