Legge 104, il lavoratore può essere trasferito? Cosa prevede la legge
Vediamo se e in quali circostanza la legge 104 prevede il trasferimento del lavoratore. Tutto quello che c’è da sapere in merito a questa tematica di estremo interesse
Le persone che sono ricomprese nella nota legge 1992/104 possono godere di tutta una serie di benefici, soprattutto per quanto concerne il mondo del lavoro. Chiaramente è fondamentale garantire loro delle condizioni lavorative che si vadano a conciliare per bene con le loro problematiche.
Un tema piuttosto rilevante sotto questo punto di vista è quello de trasferimento. Può il dipendente che ha diritto alla 104 o che assiste un familiare in condizione di disabilità grave essere trasferito un un’altra sede in maniera unilaterale? Andiamo ad analizzare questa curiosa casistica.
Legge 104: come funziona per il trasferimento del lavoratore
La risposta è no. Quindi il datore di lavoro non può prendere questa decisione senza aver prima consultato il lavoratore. Stando all’articolo 2102 del codice civile ciò può avvenire soltanto su espressa richiesta del lavoratore. Stando ai cavilli basilari della norma il dipendente portatore di handicap (o il suo caregiver), ha diritto a scegliere la sede lavorativa più vicina al suo domicilio e al domicilio del familiare assistito.
Un principio tutelato anche dalla Carta di Nizza che difende il diritto dei lavoratori disabili a beneficiare di misure rivolte al loro inserimento sociale. Anche la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 si è espressa in materia di protezione dei diritti dei lavoratori disabili. Stando a quest’ultima il datore di lavoro dovrà provare che il trasferimento sia dettato da ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Solo in questo caso il trasferimento può risultare legittimo. Ciò non significa che se il dipendente rifiuta può essere licenziato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha infatti vietato l’interruzione del rapporto di lavoro per motivi legati al mancato trasferimento.
La sentenza numero 25379 del 2016 ha sancito che il trasferimento di un lavoratore disabile presso altre sedi lavorative è vietato nella maniera più categorica a prescindere da quanto sia grave l’handicap. Stesso dicasi per i familiari che lo assistono. L’unica eccezione è quella sopracitata che riguarda esigenze aziendali appurate o urgenze.
Dunque i titolari di 104 possono dormire sonni tranquilli. Questa ipotesi è alquanto remota e nel caso si può comunque scongiurare. D’altronde chi è alle prese con una situazione di difficoltà ha necessità di poter lavorare presso la sede più vicino o che comunque si concili meglio con la problematica che si vive in quel determinato frangente.