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Reperibilità sul lavoro, come funziona durante le ferie? Cosa prevedono le regole aggiornate

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Durante il periodo di ferie è previsto l’obbligo del lavoratore di rendersi disponibile ad un’eventuale chiamata dell’azienda? Vediamo quali sono le regole aggiornate.

Quando si parla di reperibilità sul lavoro, ci si riferisce all’obbligo di un dipendente di prestare la propria disponibilità oltre le ore di lavoro, in seguito ad un’eventuale chiamata da parte dell’azienda. Chiaramente, la richiesta di prestazione lavorativa viene fatta a fronte di urgenze inderogabili, volte a scongiurare pericoli per persone e cose, evitare danni alla produzione, garantire il rispristino e la continuità delle attività lavorative o accertare la corretta funzionalità e la sicurezza degli impianti aziendali.

La reperibilità sul lavoro non è regolamentata dalla Legge, ma la disciplina è lasciata ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), per cui, in molti si interrogano su come funzioni durante le ferie.

Tanti si chiedono quando la reperibilità sul lavoro, durante le ferie, sia obbligatoria e quali siano i casi previsti dai diversi contratti CCNL di lavoro. Ecco le regole aggiornate al 2023.

Reperibilità sul lavoro durante le ferie: le regole aggiornate al 2023

Con l’arrivo del periodo delle ferie, molti si interrogano su quali siano effettivamente le norme sulla reperibilità del lavoratore in questo caso. Quando si è in ferie è obbligatoria la reperibilità? Ebbene, il tema è stato più volte trattato dal legislatore e dai tribunali e la decisione finale a cui si è giunti è che non esiste nessun preciso obbligo di reperibilità del lavoratore durante le ferie.

Il motivo è presto detto! E’ necessario comunicare con anticipo ovvero con un preavviso rispetto all’inizio delle ferie, l’annullamento parziale o totale delle ferie. Pertanto, a ferie iniziate, il lavoratore può rifiutare eventuali richieste di rientro anticipato, senza andare incontro ad alcun provvedimento né sanzione, salvo non sia esplicitamente riportato nel singolo Ccnl di assunzione.

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In altre parole, a meno che non sia previsto dal Ccnl di riferimento o da accordo aziendale, la legge in vigore non prevede che il datore di lavoro decida sulla sospensione o l’interruzione di ferie già iniziate dai dipendenti. Viceversa, se il contratto collettivo o un accordo specifico con la propria azienda prevede la reperibilità, il lavoratore è tenuto a rispondere ad una eventuale chiamata al cellulare e tornare a lavoro, per evitare di incappare nel rischio di sanzioni. Ad ogni modo, in caso di rientro anticipato dalle ferie in seguito ad una chiamata da parte del proprio datore di lavoro, si ha diritto al rimborso delle spese sostenute per rientrare a lavoro, oltre che di quelle sostenute per il periodo di vacanza prenotata e non goduta.