Multe: l’articolo 209 del Codice della strada forse può toglierti dai guai | Controlla se sei fortunato
Come funziona la prescrizione delle multe: dopo quanto tempo è possibile non pagare
Gli automobilisti sanno che le infrazioni al codice della strada comportano multe più o meno salate, in base alla gravità della violazione da loro commessa. Talvolta, in abbinamento alla sanzione pecuniaria, vi è prevista anche la decurtazione di punti dalla patente.
In ogni caso se le multe non vengono pagate, esse ci arriveranno maggiorate di interessi ed eventuali aggiuntive sanzioni tempo dopo sotto forma di cartelle di pagamento. Ci si chiede però se, proprio come per le altre sanzioni in generale, vi sia un termine di prescrizione anche per le violazioni del codice della strada.
Cosa si evince dall’art. 209
A quanto pare la norma vuole che la prescrizione di una multa scatti dopo 5 anni a partire però dall’ultima notifica ricevuta. I dettagli inerenti questa disposizione sono specificati nell’art. 209 del Codice della strada. Dunque se entro 60 mesi non riceviamo nessun’altra notifica o sollecito di pagamento, si potrà dire valida la prescrizione e non saremo tenuti a pagare la multa.
Qualora invece dovessimo ricevere una nuova notifica, che potrebbe essere appunto un sollecito di pagamento, la prescrizione si annullerebbe, facendo ripartire il conteggio dei 5 anni da zero.
Le autorità ci notificano la sanzione indicando violazione e importo da pagare, ma non spetta a loro esigere il pagamento della multa in questione. Quest’attività è demandata all’Agenzia delle entrate e riscossione, mentre un tempo era Equitalia a svolgere tale compito. Quando si riceve una cartella esattoriale inerente un’infrazione del codice stradale, si hanno 60 giorni per effettuare la contestazione, rivolgendosi agli uffici del prefetto di zona. L’agenzia ha poi 2 anni di tempo per notificare ugualmente la sanzione, trascorsi i quali la violazione si può ritenere nulla.
Come effettuare ricorsi e contestazioni
Il ricorso può essere dunque presentato al prefetto o al giudice di pace entro 60 giorni dalla ricezione del verbale. Il procedimento presso la prefettura non prevede costi aggiuntivi o commissioni. Basterà inviare una raccomandata o consegnare a mano il plico presso un ufficio di zona. Qualora il prefetto non accolga la richiesta di annullamento, il conducente sarà costretto a pagare la multa con annessa sanzione aggiuntiva.
Tuttavia vi è comunque la possibilità di ricorrere al giudice di pace per fare ulteriore ricorso. In questo caso però vi sono delle spese da sostenere.