Scopriamo in che modo è possibile rateizzare l’IMU qualora un contribuente in difficoltà lo richieda. Qual è l’orientamento del MEF a riguardo
L’IMU (imposta municipale propria) è una tassa indigesta a tanti, che però bisogna pagare si si possiede un immobile o un fabbricato differente dalla abitazione principale. Per calcolarla bisogna determinare la base imponibile secondo la seguente formula: Rendita catastale + 5% x coefficiente statale.
Non sempre però si riesce ad essere regolari con il pagamento. D’altronde con tutte le spese che ci sono in questa fase è anche normale. Per questo molti contribuenti sono desiderosi di sapere se esiste l’eventuale possibilità di rateizzare l’IMU. Un quesito su cui il MEF si è pronunciato il 21 settembre 2021 con un documento che di prassi che ad oggi è ancora valido.
Nello specifico il Ministero dell’economia e delle finanze ha specificato in merito alla possibile rateizzazione dei debiti IMU valgono le disposizioni indicate dall’articolo 1, commi 796 e 797 della legge 27 dicembre 2019 numero 160. Questa prevede che l’ente creditore o il soggetto affidatario, può concedere su richiesta del debitore una valida alternativa.
È infatti possibile la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 72 rate mensili a patto che il debitore versi realmente in una situazione temporanea di difficoltà. L’ente a sua volta può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute con una durata massima non inferiore a 36 rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. euro.
Da quanto emerge si evince che il Legislatore ha attribuito un’ampia potestà regolamentare agli enti locali in materia di rateazione delle entrate, salvo il rispetto del limite inderogabile delle 36 rate di cui sopra. Anche per quanto concerne le modalità di riscossione naturalmente hanno ampio margine.
Lo stesso documento MEF rimanda anche alla Risoluzione numero 3/2020 attraverso cui viene chiarito l’articolo 1 della legge numero 160 del 2019, ai commi da 796 a 801. In pratica disciplina le modalità con cui gli enti locali e i soggetti ai quali è affidata la gestione delle riscossione delle proprie entrate devono concedere la reteizzazione dell’IMU.
Queste procedure possono essere derogate dai comuni in base all’ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto concerne la gestione delle proprie entrate tributarie. L’ente locale può quindi disciplinare nel proprio regolamento come e quando rateizzare le somme dovute per la tassa sulle “seconde case” in seguito a notificazione di atti impositivi. Le possibilità non mancano, se si sta attraverso un periodo di difficoltà si può respirare un po’ almeno sotto questo punto di vista.