Il mancato pagamento del canone mensile per la locazione di un immobile comporta seri rischi per l’inquilino insolvente, fino allo sfratto. Facciamo il punto della situazione.
In questo periodo di forte crisi economica, per molte famiglie pagare regolarmente l’affitto di casa è sempre più difficile. Ciò nonostante, non può essere negato al proprietario dell’immobile il diritto a ricevere quanto gli spetta, un diritto peraltro che gli concede la possibilità di agire in giudizio.
Come molti sanno, gli inquilini che non provvedono a corrispondere regolarmente il canone per l’affitto, rischiano lo sfratto, non prima però di aver compiuto diversi passaggi che, hanno lo scopo di agevolare il debitore a regolarizzare la propria posizione, prima di questa drastica conseguenza.
In Italia, la legge prevede che, in caso di locazione per uso abitativo, il proprietario conceda un termine di tolleranza pari a 20 giorni dalla scadenza contrattuale. In altre parole, l’inquilino ha tempo 20 giorni dalla data concordata per il pagamento, per regolarizzare la propria posizione senza incappare in alcuna conseguenza. Qualora, la scadenza non dovesse essere rispettata, il proprietario dell’immobile potrà intraprendere un’azione giudiziaria contro l’inquilino moroso, anche per una sola rata di affitto. Nelle prossime righe scopriamo cosa rischia l’affittuario insolvente e quando scatta lo sfratto.
Come abbiamo già detto, la legge italiana consente al proprietario di casa di citare in giudizio l’affittuario moroso, allo scadere dei 20 giorni successivi alla data concordata del pagamento. La procedura può essere avviata anche per una sola rata di affitto. Ad ogni modo, sebbene non sia richiesta dalla legge, solitamente, prima di agire contro l’affittuario in tribunale, il locatore invia una lettera formale di diffida, al fine di ottenere un pagamento spontaneo entro breve termine. Qualora questa non dovesse sortire effetti, il padrone di casa provvederà a citare in giudizio l’affittuario che, dovrà presentarsi all’udienza fissata al tribunale di competenza del luogo ove si trova l’immobile. Nel caso in cui, l’inquilino non dovesse presentarsi in tribunale o non presenti alcuna opposizione, il giudice provvederà a pronunciare lo sfratto esecutivo.
Al conduttore che, invece, presenta un’opposizione allo sfratto, viene concessa la possibilità di saldare il proprio debito entro 90 giorni, il cosiddetto termine di grazia, al termine del quale viene fissata una seconda udienza nel corso della quale il magistrato verificherà se l’adempimento è avvenuto. In caso contrario il giudice provvede a pronunciare lo sfratto esecutivo.
Se, nonostante l’ordinanza del giudice, l’inquilino non lascia l’appartamento, gli verrà notificato l’atto di precetto che concede dieci giorni per adempiere, altrimenti, viene avviata l’esecuzione forzata dello sfratto, ricorrendo all’ufficiale giudiziario. Va specificato, che seppur con condizioni agevolate riguardo a tempistiche e misure, lo sfratto è possibile anche in presenza di minori o disabili. Oltre allo sfratto, di norma, viene pronunciata anche un’ingiunzione di pagamento che, se non rispettata, dà il via al pignoramento dei beni mobili, immobili o detenuti presso terzi (ad esempio, il conto corrente, lo stipendio o la pensione).