Con la disoccupazione alle stelle in molti consultano gli annunci di lavoro che si trovano online riscontrando molto spesso due termini utilizzati talvolta in maniera inappropriata: tirocinio e apprendistato.
Conoscere la differenza tra questi due termini può aiutare molto a riconoscere l’affidabilità dell’azienda e soprattutto in cosa consistono i diritti e doveri che si dovranno avere una volta firmato il contratto di collaborazione, ecco tutte le differenze.
Tirocinio e stage sono due tipi di contratti che vengono spesso proposti dai datori di lavoro che sono alla ricerca di una figura predisposta all’apprendimento della mansione e che allo stesso tempo sia immediatamente operativa. Nel caso in cui l’annuncio di lavoro preveda un apprendistato è bene ricordare che, come delineato dal Ministero del Lavoro, si tratta di un “contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile”.
Tale opportunità è diretta a persone di tutte le età e garantisce molteplici vantaggi per le aziende in quanto la risorsa viene inquadrata fino a 2 livelli inferiori rispetto a quanto previsto dalla propria mansione ed anche la tassazione è di gran lunga inferiore rispetto ad un contratto a tempo determinato o indeterminato, più tradizionale.
L’apprendistato si divide in 3 tipologie:
Il tirocinio, a differenza dell’apprendistato non è un vero e proprio rapporto di lavoro, tanto che per esistere ha bisogno di una convenzione stipulata tra chi propone il tirocinio e chi accoglie il tirocinante in quanto ha scopo puramente formativo, infatti il tirocinante deve essere accompagnato durante il percorso da un tutor.
Il tirocinio può essere curricolare o extracurricolare e anche se il primo è gestito dai Regolamenti di istituto (di scuole, università, enti di formazione) ed il secondo è gestito invece dalle Regioni e le Province, entrambi hanno delle regole ben definite che finalizza il percorso ad un’esperienza integrativa e formativa del proprio bagaglio lavorativo.
A causa dei numerosi abusi da parte dei datori di lavoro il tirocinio è stato spesso oggetto di revisione, infatti nel 2022 la Legge è stata modificata ponendo un limite al numero di rinnovi attivabili, la certificazione delle competenze che il tirocinante ottiene a fine esperienza e l’obbligo di assunzione di una quota di partecipanti da parte dell’azienda ospitante.