economia e finanza

Indennità disagio freddo sul lavoro, a chi spetta e come richiederlo

solofinanza.it

Il mondo del lavoro è, come tutti sanno, molto vario ed ogni tipo di professione può avere dei vantaggi ma anche degli svantaggi, i quali possono essere retribuiti al lavoratore in base alla loro gravità.

L’indennità per il disagio legato all’ambiente di lavoro freddo ad esempio è un risarcimento che viene erogato al fine di compensare le difficoltà relative al lavoro svolto in un ambiente particolarmente freddo, il quale può causa danni non indifferenti al lavoratore.

Lavorare in un ambiente estremamente freddo, magari ina cella frigorifera o all’esterno nei mesi invernali, può portare a delle conseguenze sul corpo e sulla mente piuttosto importanti, infatti restare a lungo in balia delle basse temperature può causare la perdita di sensibilità, abbassamento della concentrazione, crampi, ipotermia, brividi, affaticamento ed addirittura perdita di coscienza o congelamento degli arti.

Per salvaguardare lo stato di salute psicofisico la Legge ha individuato non solo dei regolamenti e delle procedure che il datore di lavoro deve assicurarsi di seguire pedissequamente, ma anche dei compensi economici assegnati in base al tipo di lavoro che si svolge ed all’orario lavorato in condizioni estreme di basse temperature.

In base al proprio Ccnl si potrà godere di un’indennità automatica sulla busta paga che va ad aumentare dall’8% al 12% il compenso ricevuto per le ore lavorate in ambienti freddi, inoltre viene anche garantita la fornitura di equipaggiamento consono all’ambiente lavorativo.

A chi spetta l’indennità disagio per il freddo sul lavoro

Le misure vengono applicate per ambienti esterni ed interni e sono regolamentate dal Decreto Legislativo 81/08 e dall’articolo 2087 del Codice Civile, in cui si legge: “Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione”.

freepik

Tra le misure di prevenzione danni e sostegno dei lavoratori sono anche state stabilite delle pause che variano a seconda della temperatura dell’ambiente di lavoro.

Più precisamente le pause dovranno essere ripartite così:

  • Temperatura tra +15 fino a +10 gradi: durata massima di permanenza senza interruzioni (150 min) – durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
  • Temperatura tra +10 fino -5 gradi: durata massima di permanenza (150 min) – durata minima pausa di riscaldamento (10 min)
  • Temperatura tra-5 fino a -18 gradi: durata massima di permanenza senza interruzioni (90 min) – durata minima pausa di riscaldamento (15min)
  • Temperatura tra -18 fino a -30 gradi: durata massima di permanenza (90 min) – durata minima pausa di riscaldamento (30min)
  • Temperatura tra -30 fino a -40 gradi: durata massima di permanenza ( tra 20 e 60 min) – durata minima pausa di riscaldamento (60min)