I nonni hanno l’obbligo di mantenere i nipoti nel momento in cui la propria famiglia d’origine non riesce a provvedere al loro sostentamento.
È quanto disposto da alcune norme di legge che, in subordine a quello dei genitori, prevedono l’obbligo di intervento dei parenti più prossimi.
Vediamo quindi come opera l’obbligo di mantenimento dei figli per i genitori e poi quali sono i criteri che vengono presi in considerazione per attribuire l’obbligo di mantenimento dei nipoti ai nonni, qualora i genitori non riescano.
In quest’ultimo caso sarà specificato se esiste un ordine di priorità tra nonni materni o paterni per il mantenimento dei nipoti.
Secondo l’art. 315-bis del codice civile, esiste in capo ai genitori un generale obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli secondo le sue capacità e aspirazioni.
Finché i genitori sono capaci di provvedere ai bisogni della famiglia, dunque, devono impiegare i propri guadagni per soddisfare le esigenze della prole e del coniuge.
Tuttavia, nel momento in cui i genitori non siano in grado di assolvere al proprio compito di mantenimento, interviene l’articolo 316 bis del codice civile, rubricato appunto “concorso nel mantenimento”.
La lettera della norma, al secondo comma dispone:
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
L’ordine di prossimità indicato dal presente articolo, è soddisfatto in prima istanza dagli ascendenti dei genitori, ossia i nonni.
Da questa considerazione discende che il tribunale può emanare l’ordinanza di provvedere al sostentamento dei nipoti qualora i genitori non riescano a farlo.
In merito alla domanda se siano i genitori del padre o della madre a dovere intervenire per primi, la risposta proviene dalla Corte di Cassazione.
La Corte Suprema ha chiarito che non esiste un ordine esclusivo per domandare il mantenimento ai nonni, e quindi la richiesta potrà essere fatta ai genitori della madre o del padre indifferentemente da chi si è reso colpevole della mancanza, così come da altri criteri arbitrari.
Nel Caso di specie esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva ordinato di pagare le spese soltanto ai genitori del padre.
La Suprema Corte, invece, ha annullato il provvedimento de quo e aveva disposto di ripartire le spese in pari misura tra i nonni materni e quelli paterni, che quindi saranno sempre chiamati congiuntamente a sopperire alle mancanze dei genitori, senza che sia presente alcun ordine di priorità tra genitori del padre e genitori della madre.