Secondo quanto previsto dalla nuova Legge di Bilancio, i contribuenti in debito con il Fisco potranno usufruire di importanti agevolazioni per regolarizzare la propria posizione. Ecco, nel dettaglio, come funzionerà la rottamazione 2023.
Oltre all’ormai noto maxi condono automatico al 31 gennaio 2023, che riguarderà le cartelle di importo inferiore a mille euro emesse tra il primo gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2015, la nuova Legge di Bilancio, prevede anche la rottamazione dei carichi affidati all’agente di riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
In questo caso, i debiti non saranno cestinati, ma è prevista la possibilità di usufruire di una modalità di pagamento agevolato.
Nello specifico, la bozza all’articolo 46, prevede che il debito possa essere estinto al netto di interessi, sanzioni e somme maturate a titolo di aggio. Questo significa che, basterà versare quanto dovuto a titolo di capitale e come rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica della contestazione. In più, il contribuente insolvente, potrà scegliere di estinguere il proprio debito in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure, rateizzare il pagamento. In caso di pagamento rateale, sono previste un numero massimo di 18 rate. Di cui, le prime due di importo pari al 10% del dovuto, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023. Mentre le restanti, di pari ammontare con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. Ricordiamo che a decorrere dal primo agosto 2023 saranno applicati interessi al 2% annuo.
Contrariamente allo stralcio che scatta in automatico al 31 gennaio 2023, per usufruire della definizione agevolata, il debitore dovrà presentare un’apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2023. Nella domanda, oltre ad esprimere la volontà di usufruire del pagamento agevolato per regolarizzare la propria posizione, il contribuente potrà indicare l’eventuale numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
Una volta presentata la dichiarazione, il debitore non sarà più considerato inadempiente, pertanto, ogni procedura esecutiva a suo carico sarà sospesa. A questo punto, potrà provvedere nei termini stabiliti al pagamento delle somme dovute mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente comunicato in dichiarazione. In alternativa, il pagamento può essere effettuato attraverso moduli di pagamento precompilati allegati alla comunicazione, oppure, direttamente presso gli sportelli dell’agente di riscossione.
In conclusione, ricordiamo che le tasse che rientrano nella rottamazione 2023 sono: l’Imu, la tassa sui rifiuti (Tari), l’Irpef, l’Iva, l’Ires, la tassa automobilistica (bollo auto), le multe per violazione del Codice della Strada ed altre imposte comunali e regionali. Mentre, sono escluse dal provvedimento: le risorse proprie tradizionali e l’IVA riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.