Quasi 8.000 euro di multa per chi circola con questo veicolo: attenzione!
Fino a 7.937 euro di multa per chi circola con un’auto sottoposta a fermo amministrativo.
Si è espresso in questi termini il ministero dell’interno che, recependo la sentenza della Corte di Cassazione n. 16787 del 24 maggio 2022, ha emanato una circolare in cui stabilisce le sanzioni.
Secondo la nuova interpretazione, l’art. 214 del codice della strada può essere applicato, in virtù di quanto disposto al terzo comma dell’art. 86 del DPR 602/1973, anche quando si circola su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
La multa per chi circola con veicolo sottoposto a fermo amministrativo aumenta
Se il veicolo è sottoposto a fermo fiscale ex art. 86 del DPR 602/1973, il conducente dovrà ricevere una sanzione amministrativa che va dai 1.984 euro ai 7.937 euro.
Le sanzioni accessorie che sono previste nel medesimo articolo, invece, non potranno essere applicate. Queste si sostanzierebbero nella confisca del veicolo e nella revoca della patente. Se invece il conducente è anche il custode del veicolo sul quale grava il fermo amministrativo, scatterà anche il sequestro della patente.
Il cambio di rotta del ministero dell’interno
Il comandante della polizia locale di Verona Luigi Altamura spiega che, secondo una circolare del ministero dell’interno risalente al gennaio 2019, alla circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale non potesse essere applicata la sanzione. La Cassazione, però, dopo la sentenza su citata, ha provocato il cambio di rotta del ministero dell’interno che con la circolare indicata ha chiarito l’applicazione dell’articolo 214 CDS anche ai casi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Come si anticipava, il sequestro dell’automobile non si può operare, sebbene la sanzione sia di non poco conto. Infatti, lo stesso fermo amministrativo impone di tenere in custodia il veicolo finché questo non verrà liberato dal fermo fiscale.
Fermo amministrativo: cos’è e quando scatta
Il fermo amministrativo sui propri veicoli scatta nel momento in cui un soggetto è debitore di un elevato numero di cartelle esattoriali, per un importo che va da 800 a oltre 10.000 euro.
Nel momento in cui si accerta la sua ingente posizione debitoria, gli enti deputati alla riscossione impediscono al proprietario di utilizzare un proprio bene iscritto nei pubblici registri, come gli autoveicoli.
Il credito non riscosso da parte degli enti può sostanziarsi in tributi di varia natura, come ad esempio l’IRPEF, IVA, Tasse automobilistiche arretrate e affini.
Il fermo amministrativo viene effettuato con l’iscrizione del fermo nel Pubblico Registro Automobilistico.
Se un veicolo viene sottoposto a fermo fiscale, esso non può circolare, né essere demolito.
La vettura, inoltre, non può nemmeno essere venduta, in quanto se cambiasse proprietario, il debito non si estinguerebbe comunque.
Cosa serve per far cessare il fermo amministrativo
Per cancellare il fermo amministrativo, bisogna pagare il proprio debito allo stato. Al saldo dell’importo dovuto, seguirà l’emissione del provvedimento di cancellazione del fermo dal PRA da parte dell’ente deputato alla riscossione.
La cancellazione può avvenire in maniera automatica, per i fermi avvenuti dopo il ° gennaio 2020.
Sarà invece a pagamento, e su richiesta al PRA, la cancellazione di un fermo amministrativo antecedente al 1° gennaio 2020.