IMU: scadenza in arrivo ma alcuni fortunati non dovranno preoccuparsene
L’imu è l’imposta istituita nel 2011 dal Governo Monti e che, ad oggi, è divisa in due rate distinte, una in estate ed una in inverno. Quest’anno però la rata di Dicembre esonera alcune categorie di cittadini ben precise, ecco chi non dovrà pagare.
Il dl Aiuti-quater è la base da cui parte questo cambiamento in quanto, le misure al suo interno che avranno valore anche nel 2023, comprendono molti aiuti e sostegni economici per contrastare l’emergenza del caro energia ed evidenziano chi non dovrà provvedere al pagamento dell’IMU.
Cosa dice il decreto legge
Il dl Aiuti-quater comprende diverse direttive, alcune delle quali molto interessanti, come ad esempio:
- aiuti per il caro energia
- modifiche al Superbonus
- incremento del tetto dei contanti
- innalzamento dei fringe benefit
- esenzione che riguarda la seconda rata dell’IMU
L’ultimo aspetto è più specificatamente delineato così: “Le disposizioni di cui all’articolo 78, commi da 1 a 4, del decreto-legge 14 Agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 Ottobre 2020, n.126, in materia di esenzioni dall’imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell’Imu di cui al’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 Dicembre 2019, n.160, non è dovuta per gli immobili di cui comma 1 lettere d), nel rispetto delle condizioni e dei l imiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 Dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis”.
Chi non dovrà pagare la tassa a Dicembre
Sintetizzando, grazie all’articolo 78 sono esclusi dal pagamento della seconda rata dell’IMU, in scadenza per il 16 Dicembre, tutti i proprietari e gestori degli immobili adibiti a cinema, teatri, spettacoli e concerti, che rientrano nella categoria catastale D/3.
Oltre a loro, rimangono valide tutte le esenzioni che riguardano l’abitazione principale, infatti l’imposta non è più dovuta dal 2014 per tutti quegli immobili in cui si ha la residenza purché non rientrino nelle categorie catastali di lusso indicate con i codici A/1, A/8 e A/9.
Sono inoltre esenti tutti i fabbricati adibiti ad alloggi sociali che vengono segnalati come abitazione principale. Infine, dal mese scorso, anche i coniugi che non hanno la stessa residenza possono godere della doppia esenzione, come deciso dalla Corte Costituzionale il 13 Ottobre 2022.
Per tutte le altre categorie il pagamento dovrà avvenire tramite bollettino postale o con il modello F24, con pagoPA oppure online, con il QRcode che può essere pagato anche in ricevitoria, in posta, in banca, nelle tabaccherie ed anche in alcuni bancomat.