Naspi: ecco quando al disoccupato non spetta l’anticipo
La Naspi consiste in un sostegno economico garantito mensilmente per tutti quei lavoratori dipendenti che hanno perso il proprio posto lavorativo in maniera involontaria. La somma viene calcolata in base alle settimane lavorate e può essere richiesta in anticipo.
La richiesta dell’anticipo della Naspi può essere effettuata solo in alcune condizioni e garantisce una somma totale dei fondi che sarebbero stati erogati fino alla fine del periodo di disoccupazione. Uno dei motivi per richiedere l’anticipo è l’apertura di una nuova attività, ecco a chi spetta.
Richiesta dell’anticipo della Naspi, quando viene accettata
Nel caso in cui il disoccupato percettore di Naspi non riesca a trovare un nuovo contratto da dipendente, può sfruttare i vantaggi delle risorse che gli spettano per aprire nuove attività che riescano a fornire nuovi redditi di lavoro autonomo o di impresa, tutte situazioni ampiamente sostenute dall’INPS.
Le anticipazioni del denaro previsto per tutto il periodo di disoccupazione quindi può dare modo alle persone di intraprendere un’attività in proprio, che però devono soddisfare questi criteri:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti iscritti a gestione separata Inps o a specifiche casse previdenziali (ad es. avvocati, commercialisti, ingegneri ecc..)
- imprese individuali di natura commerciale, artigiana o agricola
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio
- costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. e S.p.A.) con presenza di un socio unico
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.C o S.a.S)
- costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.l)
A chi non spetta l’anticipo
Il diritto alla richiesta della Naspi anticipata deve rispettare molti criteri, tra cui quelli temporali, infatti la domanda deve essere fatta, attraverso la piattaforma ufficiale dell’INPS, entro:
- 30 giorni dalla data di inizio dell’attività (se non presente prima dell’inizio della disoccupazione) tramite l’invio della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese oppure della Partita IVA, in caso di libera professione
- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda Naspi se l’attività risulta essere preesistente all’inizio del periodo di disoccupazione
Risulta inoltre importante sapere che il diritto viene meno anche nel caso in cui la persona richiedente rivesta la sola posizione di socio di capitali e non partecipa alla società con attività di lavoro autonomo o di impresa.
Infine, il diritto decade anche nel momento in cui il disoccupato richiedente accetti un contratto che preveda un rapporto di lavoro subordinato, destinando all’INPS la restante somma derivante dalla Naspi.