Moltiplicate le notifiche di fermo amministrativo, il fisco non scherza più
Dopo la ricezione dell’avviso si hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione fiscale.
Si sono moltiplicate le notifiche di fermo amministrativo, il fisco ormai sembra non scherzare più, la situazione sta diventando seria. I dettagli.
Fisco, via libera alle notifiche di fermi amministrativi, a chi e perché
Dopo aver rimesso in moto la macchina delle riscossioni, il Fisco inizia a colpire duramente i debitori: negli ultimi giorni, infatti, si sono moltiplicate le notifiche di preavviso di fermo amministrativo su mezzi a due e quattro ruote. Una sorta di ultimatum, dato che il ricevente avrà a disposizione 30 giorni per regolarizzare la propria condizione debitoria prima che scatti il blocco alla circolazione.
Dopo la sospensione causa Covid della propria attività, Ader – l’Agenzia delle entrate riscossione – ha ripreso recentemente un più massiccio invio di cartelle esattoriali e intimazioni di pagamento. Proprio nell’ambito di questa fase si inserisce la pioggia di comunicazioni preventive di fermo amministrativo su motocicli/autovetture di proprietà di contribuenti su cui gravano debiti arretrati. Debito che se non si vuole incorrere nel blocco del mezzo, certificato con la conseguente registrazione al Pra senza necessità di inoltrare ulteriori comunicazioni, va saldato entro 30 giorni dalla ricezione della notifica.
La notifica di preavviso di 30 giorni del fermo amministrativo di un mezzo è uno degli strumenti nelle mani del Fisco per colpire i debitori in ritardo: secondo quanto previsto dall’Art.50 Ader può infatti procedere a espropriazione forzata quando è decorso invano il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al moroso.
L’iscrizione del fermo al Pra significa il divieto assoluto di circolazione del mezzo in oggetto, pena il pagamento di un’ammenda compresa tra 1.988 e 7.953 euro e: a partire da quel momento, inoltre, decade ogni possibilità di effettuare qualunque genere di atto di disposizione, come ad esempio la vendita del veicolo.
Quando non scatta il fermo amministrativo, la situazione
Nel caso in cui la comunicazione riguardi un mezzo che risulti “bene strumentale” per attività di impresa o professione, il diretto interessato avrà l’onere di comunicarlo al riscossore per arrestare la procedura. In base all’art.86, comma 2, dpr 602/73. il fermo amministrativo non viene iscritto qualora si dimostri, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di iscrizione, che il veicolo è funzionale all’attività di impresa o della professione esercitata dal moroso, secondo quanto segue:
“La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.
Sarà necessario, in questo caso, presentare agli sportelli dell’Agenzia delle entrate oppure inviare tramite raccomandata A/R il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”, allegando in copia la documentazione necessaria per attestare la strumentalità del veicolo. Si tratta della fattura di acquisto del mezzo, del certificato di proprietà, del libretto di circolazione e dello stralcio del registro dei beni ammortizzabili (o di quello degli acquisti) dove risulti la presenza del bene ammortizzabile (o già del tutto ammortizzato). La non pignorabilità è, infine, relativa anche ai mezzi usati per il trasporto di persone diversamente abili, ai quali è associato anche un apposito contrassegno.