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Il Fisco invia cartelle errate, tutti fanno ricorso e vincono

Cartelle esattoriali annullate – solofinanza.it
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato diverse cartelle esattoriali che verranno annullate a breve. Il fisco ha tentato di rimediare agli errori commessi ma nulla potrà contro le sentenze che arriveranno e che disporranno l’invalidazione delle pratiche.

Le comunicazioni delle cartelle esattoriale generalmente venivano inviate tramite posta con raccomandata, ma sta diventando sempre più comune l’utilizzo della PEC, la posta elettronica certificata, che è al centro di tutta la vicenda attuale.

Cartelle esattoriali annullate per errore

Ricevere una cartella esattoriale a casa non è di sicuro uno degli eventi più belli che possono essere presenti nella propria routine, eppure in molti potranno impugnare proprio quelle notifiche per farsi annullare del tutto la richiesta di pagamento.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione fino ad ora ha inviato le sue comunicazioni tramite PEC, utilizzando anche indirizzi non presenti nei pubblici registri, ciò ha portato tutte le persone che hanno notato l’errore a fare ricorso, ottenendo l’annullamento delle cartelle.

Per rimediare alla propria condotta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato i propri indirizzi così da non ripetere lo stesso sbaglio. Le comunicazioni ufficiali da ora arriveranno solo alle PEC inserite nei registri pubblici tra IndicePA (IPA), Reginde o Inipec.

Poiché quest’aggiornamento sarà valido per le comunicazioni future, chiunque abbia ricevuto mail dalla casella istituzionale può richiedere l’invalida di tutta la pratica, in quanto è stata ricevuta ad un indirizzo sbagliato, non presente nei registri.

Pec non presenti nei registri – freepik

Le sentenze di annullamento

Gli annullamenti seguiranno l’articolo 3-bis della legge n.53/94, in quanto prevede che: “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.

Le sentenze in questi casi saranno tutte a favore dei cittadini dato che le comunicazioni non hanno seguito un iter legale per arrivare al debitore. Le mail da controllare arrivano dagli indirizzi:

  • notifica.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it
  • pterzi.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it
  • noreply.(REGIONE).ipol@pec.agenziariscossione.gov.it

La Cassazione ha recentemente emesso una sentenza, la numero 29458 del 10 Ottobre 2022 che darà il via a tutti i cittadini che si saranno ritrovati in questa situazione, infatti ha stabilito che il valore della comunicazione risulta nullo qualora l’invio non preveda l’utilizzo di un indirizzo PEC non presente nei registri pubblici.

Nella sentenza si può leggere testualmente che la: “notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro Ipa), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994 (cfr. Cass. nn. 5652/2019, 13224/2018)”