Agenzia delle Entrate, novità sulla cessione di credito
Il Governo ha introdotto nuove norme riguardanti le responsabilità per la cessione del credito nel dl Aiuti e l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutti i chiarimenti del caso, così da spiegare al meglio i punti più salienti.
Molte novità sono in vista riguardo la cessione del credito e dello sconto in fattura per i bonus edilizi, il Governo uscente Draghi ha redatto una circolare con i cambiamenti che regoleranno le responsabilità e gli sconti in fattura.
Novità sulla cessione di credito e sconto in fattura
Il Governo uscente ha introdotto diverse novità nell’articolo n.33, in cui vengono elencati i cambiamenti relativi alla responsabilità del fornitore.
Con questi nuovi provvedimenti verrà sanzionato solo chi non ha operato in modo diligente e si potranno sbloccare i crediti, così da non penalizzare le oltre 30mila aziende edilizie, condomini e famiglie che hanno dovuto sottostare ai tempi e cambiamenti della burocrazia.
I cambiamenti allo sconto in fattura e sulla cessione di credito sono stati integrati all’articolo 14 del dl Aiuti-bis tramite l’introduzione dei commi 1-bis.1 e 1-bis.2.
- Il comma 1-bis.1 limita la responsabilità ai soli di casi di colpa grave e dolo dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura.
- Il comma 1-bis.2 va a sanzionare anche le situazioni di credito effettuati prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e dei documenti relativi, a meno che il soggetto, che deve coincidere con il fornitore, non riesca ad acquisire tutta la documentazione mancante.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
Il 6 Ottobre l’Agenzia delle Entrate ha redatto la circolare n.33 in cui ha chiarito i punti segnalati nei commi precedenti.
Per quanto riguarda la definizione di dolo, del comma 1-bis.1, l’Agenzia spiega che viene considerata dolosa: “la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.”
In questo modo il colpevole è consapevole delle proprie azioni, agendo proprio con l’intento di violare la legge sull’evasione fiscale, ad esempio quando il cessionario prende accordi con il cedente nonostante sia a conoscenza dell’inesistenza del credito.
L’Agenzia poi analizza la condizione di colpa grave, sempre presente nel comma 1-bis.1, in cui sussiste: “quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.”
Viene quindi definita colpa grave la violazione delle norme per negligenza o per imperizia, come per esempio quando il cessionario sbaglia documentazione da fornire.