Vietato scaldarsi, davvero è possibile? Facciamo chiarezza
La crisi energetica spinge a cercare metodi di riscaldamento alternativo, ma in alcune Regioni è vietato l’utilizzo di stufe e camini a biomassa e pellet.
Le leggi introdotte per contrastare l’inquinamento atmosferico riguardano gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW: questa normativa è stata recepita da alcune Regioni italiane nel divieto di utilizzo di impianti di riscaldamento basati sulla combustione di biomassa.
In Lombardia questo divieto è in vigore dal 1° gennaio 2020 e riguarda:
- l’installazione di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con emissioni superiori a quelle consentite: i generatori di calore devono avere almeno 4 stelle;
- l’utilizzo di generatori di calore domestici con 0, 1 o 2 stelle;
Il divieto riguarda anche i materiali da ardere: dal 1° ottobre 2018 per le stufe a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW è obbligatorio utilizzare materiale conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2. Sono previsti controlli per la verifica del certificato di conformità.
In provincia di Brescia le cose sono diverse: con una delibera di giunta dell’11 ottobre 2021, la Regione Lombardia ha derogato l’uso di tutti gli impianti domestici a legna e pellet fino al 15 ottobre 2024.
Impianti di riscaldamento: le norme su stufe e camini in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna
In Veneto la situazione è molto simile: a disciplinare il divieto di accendere stufe e camini ci pensa la delibera regionale n. 836/17. Cosa si vieta in particolare?
- da dicembre 2017 l’installazione di generatori di calore con classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle;
- l’utilizzo di generatori di classe inferiore alle 2 stelle;
- l’installazione entro il 31 dicembre 2019 di generatori inferiori a 4 stelle e l’utilizzo di generatori di classe inferiore alle 3 stelle.
Passiamo poi al Piemonte, in cui il divieto risale ad una delibera regionale del 2018 che vieta:
- l’installazione dal 1° ottobre 2018 di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa, con una potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 3 stelle;
- l’installazione dal 1° ottobre 2019 di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa aventi una potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore alla classe 4 stelle;
- l’utilizzo dal 1° ottobre 2019 – nei Comuni appartenenti alle zone “Agglomerato di Torino”, “Pianura” e “Collina” – di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kW e classe di prestazione emissiva inferiore a 3 stelle.
Infine c’è da menzionare l’Emilia Romagna, per cui le limitazioni cambiano: il divieto riguarda solo impianti di classe 1 e 2 stelle presenti negli immobili civili in cui sia possibile ricorrere ad un sistema alternativo di riscaldamento domestico o che si trovano sotto i 300 metri di altitudine, quindi che non rientrano nel gruppo dei “comuni montani”. Il divieto si applica anche ai Comuni oggetto di infrazione per la qualità dell’aria.