Per andare in pensione a 67 anni bisogna aver maturato almeno 20 anni di contributi. Ci sono però delle eccezioni: Chi ha iniziato a lavorare nel 1995 può andare in pensione con soli 15 anni di contributi. Occorrono però dei requisiti.
Prima la legge Amato, poi la legge Dini con l’opzione che prende il nome del suo ideatore, hanno previsto delle situazioni in cui l’interessato può andare in pensione con soli 15 anni di contributi. Ma quali sono i requisiti?
In questo articolo ci concentreremo sulla legge Amato che prevede delle deroghe, in questo caso la terza, la quale – come si legge nella circolare INPS n. 16 del 2013 – si applica anche dopo l’entrata in vigore della legge Fornero.
Questa deroga è molto importante in quanto ci dice che coloro che hanno iniziato a lavorare 25 anni fa, ma come vedremo di seguito ne servono minimo 27 e hanno avuto una carriera alquanto discontinua, possono andare in pensione con soli 15 anni di contributi.
Si tratta di una possibilità molto importante per coloro che al compimento dei 67 anni non sono riusciti a maturare il requisito minimo contributivo per l’accesso alla pensione e hanno timore di non riuscire mai a raggiungerlo, vista la difficoltà di trovare un impiego dopo i 60 anni e l’impossibilità di accedere all’opzione contributiva della pensione di vecchiaia in quanto preclusa a coloro che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996. Una paura più che giustificata. Ed è qui che entra in gioco la terza deroga Amato, con la quale il requisito contributivo viene tagliato da 20 a 15 anni. Vediamo per chi.
Sono tre le deroghe Amato che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia con soli 15 anni di contributi. Di seguito tutte le possibilità del caso:
la prima si rivolge ai lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente. Ossia a coloro che entro la suddetta dato hanno maturato 15 anni di contributi.
la seconda invece interessa quei lavoratori che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria – contributi versati volontariamente – per il versamento dei contributi in data anteriore al 31 dicembre 1992;
infine la terza è rivolta ai lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni. Risultando occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.